La zootecnia biologicaLa zootecnia biologica riguarda: bovini, equidi, suini, ovini, caprini, alcune specie avicole (allegato III Reg. (CE) 889/2008) e le api (Art. 7, Reg. 889/2008), l’allevamento cunicolo (nota MiPAAF 5640 del 10/12/2012), l’elicicoltura (allevamento di chiocciole per scopi gastronomici, nota MiPAAF 39857 del 29/05/2015) e l’allevamento degli struzzi (nota MiPAAF 7758 del 02/04/2012).


L’obiettivo primario del legislatore è quello del benessere animale che si lega alla tutela della loro salute e alla scelta di razze adatte alle condizioni locali. Altro requisito fondamentale la presenza di terreno destinato al pascolo degli animali e un numero massimo di animali per unità di superficie aziendale. Il benessere deve inoltre essere perseguito attraverso cure rispettose dell'animale, adeguate superfici di ricovero, alimentazione biologica e buone condizioni generali di vita degli animali.

Superfici e densità del bestiame

È vietato l’allevamento senza terra (art. 16.1, Reg. (CE) 889/2008) e la densità degli animali deve essere in relazione alla produzione di deiezioni degli animali presenti: la quantità totale di effluenti di allevamento non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata.
Per stabilire la densità di animali corretta, nonché il quantitativo massimo di letame che può essere utilizzato, si fa riferimento all‘allegato IV del regolamento (art. 16.1, Reg. (CE) 889/2008).

Origine degli animali

Sono da preferire razze autoctone (per le api è privilegiato l'uso di Apis mellifera), tenendo conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali e della loro vitalità e resistenza alle malattie.
Ai fini riproduttivi possono essere introdotti in un'azienda biologica animali allevati in modo non biologico solo quando non siano disponibili animali biologici in numero sufficiente. Tuttavia, in determinate circostanze è prevista la possibilità di introdurre, a fini riproduttivi (e non produttivi), un numero ristretto e, con particolari caratteristiche, di animali non biologici (art. 9.1, Reg. (CE) 889/2008) da destinare solo alla produzione/riproduzione, ma non commercializzabili come biologici.La zootecnia biologica

Alimentazione

Il bestiame deve essere alimentato con foraggi e mangimi biologici provenienti preferibilmente dalla stessa azienda. Per poter provvedere alle esigenze nutrizionali di base degli animali è concesso l’impiego di alcuni minerali, oligoelementi e vitamine, utilizzati però a condizioni ben precise (art. 14 e 22, Reg. (CE) 889/2008 – Reg. (CE) 505/2012 ).
È vietato sottoporre gli animali ad un regime alimentare o tenerli in condizioni che possano provocare anemia. Le pratiche di ingrasso devono essere reversibili a qualsiasi stadio dell’allevamento ed è vietata l’alimentazione forzata.
Tutti i giovani mammiferi devono essere alimentati con latte materno, di preferenza rispetto al latte naturale, per un periodo minimo di 3 mesi per i bovini e gli equidi, 45 giorni per ovini e caprini e 40 giorni per i suini. È vietato l’utilizzo di latte ricostituito e/o arricchito (art. 20, Reg. (CE) 889/2008).
Almeno il 60 % della materia secca della razione giornaliera degli erbivori deve essere composta da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati. Questi ultimi devono essere aggiunti anche alla razione quotidiana di suini e pollame. Per gli animali da latte, è ammessa una riduzione al 50 % per un massimo di 3 mesi all’inizio della lattazione (art. 20, Reg. (CE) 889/2008).
Gli erbivori devono consumare almeno il 60 % degli alimenti provenienti dall’azienda o, nel caso non sia possibile, dovranno essere prodotti in cooperazione con altre aziende biologiche, per lo più  situate nella stessa regione.
Per i suini e il pollame, la percentuale si riduce al 20 % e, qualora ciò non sia possibile, potranno essere utilizzati alimenti acquisiti nella stessa Regione in collaborazione con altre aziende agricole biologiche od operatori del settore dei mangimi che applicano il metodo di produzione biologico (art. 19, Reg. (CE) 889/2008 – Reg. (CE) 505/2012 )

Profilassi

La prevenzione e l’igiene sono fondamentali. I ricoveri, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati per evitare contaminazioni crociate e proliferazione di organismi patogeni. Deiezioni e resti degli alimenti devono essere rimossi regolarmente per controllare la formazione degli odori ed evitare di attirare roditori e insetti.
Nei fabbricati e nei luoghi dove viene tenuto il bestiame possano essere utilizzati, i rodenticidi (da utilizzare solo nelle trappole) e solo i prodotti elencati nell’allegato V del Reg. (CE) 889/2008. Nello stesso allegato sono anche elencati i prodotti ammessi per la pulizia e la disinfezione degli edifici, degli impianti zootecnici e degli utensili. È consentito l’utilizzo di medicinali veterinari ad azione immunologica (art. 23.4, Reg. (CE) 889/2008).

Cure veterinarie

La zootecnia biologica - omeopatiaÈ vietato l’uso di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica e degli antibiotici per trattamenti preventivi (art. 23.1, Reg. (CE) 889/2008). Sono ammessi i preparati fitoterapici, omeopatici, gli oligoelementi oltre che i prodotti elencati all’allegato III e all’allegato IV, parte 3, sempre che abbiano efficacia terapeutica per la specie animale tenendo conto delle condizioni che hanno richiesto la cura (art. 24, Reg. (CE) 889/2008 – Reg. (CE) 505/2012 ).
Lo stesso articolo dispone però che, qualora l’applicazione delle misure preventive e dei preparati non sia efficace, e la cura sia essenziale per evitare sofferenze o disagi all’animale, possono essere utilizzati
L’impiego di medicinali veterinari allopatici è però consentito, sotto la responsabilità del Veterinario, ma solo se la cura è essenziale per evitare sofferenze o disagi all’animale. In questo caso l’animale trattato deve essere isolato dagli altri animali.
Inoltre, ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione, se l’animale, o un gruppo di animali, è sottoposto a più di tre trattamenti con farmaci allopatici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici nell’arco di 12 mesi (o a più di un ciclo di trattamenti se la sua vita produttiva è inferiore a un anno), gli animali interessati o i prodotti da essi derivati non possono essere venduti come prodotti biologici e gli animali devono essere sottoposti ai periodi di conversione previsti per la specie.
Il tempo di sospensione tra l’ultima somministrazione di medicinali veterinari allopatici e la produzione di alimenti ottenuti con metodi biologici deve essere doppio rispetto a quello stabilito per legge o, se il tempo non è precisato, deve essere di almeno 48 ore.
È vietato l’impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici o altri stimolanti artificiali della crescita) oltre che l’utilizzo di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione o ad altri scopi, come ad esempio l’induzione degli estri o l’inibizione del metabolismo (art. 23, Reg. (CE) 889/2008).