Agricoltura biologica  -  legislazioneNuova legislazione – Breve panoramica

 

Dal 1 gennaio 2009 sono entrate in vigore le nuove direttive UE relative alla produzione, al controllo e all’etichettatura dei prodotti biologici. Tuttavia, alcune delle nuove disposizioni riguardanti l’etichettatura sono entrate in vigore a decorrere dal 1 luglio 2010. Nel mese di giugno 2007 il Consiglio europeo dei ministri dell’agricoltura ha approvato un nuovo Regolamento del Consiglio inteso a disciplinare le questioni relative all’agricoltura biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. Questo nuovo regolamento del Consiglio include gli obiettivi chiaramente definiti, i principi di base e le norme generali per la produzione biologica.

Il nuovo quadro normativo si prefigge di avviare un nuovo piano di orientamento per lo sviluppo continuo dell’agricoltura biologica al fine di ottenere sistemi colturali sostenibili ed un’ampia varietà di prodotti di alta qualità. Nell’ambito di questo processo, in futuro sarà data sempre più importanza alla protezione dell’ambiente, alla biodiversità e a standard elevati in materia di protezione degli animali. La produzione biologica deve rispettare i sistemi e i cicli naturali. E’ necessario mirare ad ottenere una produzione sostenibile, per quanto possibile, utilizzando processi produttivi biologici e meccanici, attraverso una produzione legata alla terra ed evitando l’impiego di organismi geneticamente modificati (OGM). Nell’ambito dell’agricoltura biologica i cicli chiusi che si basano su un ricircolo delle risorse interne sono da preferirsi ai cicli aperti che utilizzano input esterni. E’ auspicabile che l’uso delle risorse biologiche esterne si limiti all’uso di risorse biologiche provenienti da altre aziende agricole, di materiali naturali o ottenuti con metodi naturali e di fertilizzanti minerali a scarsa solubilità. Solo in circostanze eccezionali e in mancanza di alternative valide è consentito l’uso di risorse ottenute per sintesi chimica. Queste sostanze vengono autorizzate ed inserite nelle liste positive dell’Allegato al Regolamento della Commissione solo dopo un’indagine approfondita da parte della Commissione e degli Stati Membri. Dal momento che l’Unione Europea si estende dall’estremo nord all’Europa meridionale ed orientale, le differenze climatiche locali, culturali o strutturali si potranno compensare con le norme di flessibilità previste. Può essere utilizzata la dicitura “biologico” per gli alimenti solo se almeno il 95% degli ingredienti agricoli proviene da produzione biologica. Gli ingredienti biologici presenti nei prodotti alimentari non biologici possono essere riportati come biologici nell’elenco degli ingredienti, purchè tali alimenti siano stati prodotti in conformità alla normativa relativa alla produzione biologica. Sarà inoltre obbligatorio indicare il numero di codice dell’Organismo di Controllo al fine di garantire una maggiore trasparenza. Nell’ambito della produzione biologica è ancora vietato l’uso di organismi geneticamente modificati (OGM) e di prodotti ottenuti con OGM. I prodotti che contengono OGM possono essere etichettati come biologici solo se gli ingredienti contenenti OGM sono stati inclusi nei prodotti involontariamente e se la percentuale di OGM negli ingredienti è inferiore allo 0,9%. Secondo la nuova normativa, i produttori di alimenti biologici confezionati devono utilizzare il logo biologico UE a decorrere dal 1° luglio 2010. L’utilizzo del logo su eventuali alimenti provenienti da paesi terzi è, tuttavia, facoltativo. A partire dal 1° luglio 2010, qualora si utilizzi il logo biologico UE, sarà obbligatorio indicare il luogo di produzione degli ingredienti agricoli. La distribuzione di prodotti biologici provenienti da paesi terzi è consentita nel mercato comune solo se sono prodotti e controllati nelle stesse condizioni o in condizioni equivalenti. Il regime di importazione è stato ampliato con la nuova legislazione. In precedenza potevano essere importati solo prodotti biologici provenienti da paesi terzi riconosciuti dall’UE o merci la cui produzione era controllata dagli Stati Membri e che avevano ricevuto una licenza d’importazione. La procedura per le licenze d’importazione sarà in futuro sostituita da un nuovo regime d’importazione. Gli organismi di controllo che operano in paesi terzi saranno quindi direttamente autorizzati e monitorati dalla Commissione Europea e dagli Stati Membri. Questa nuova procedura consente alla Commissione europea di controllare e monitorare meglio l'importazione di prodotti biologici e di garantire l’integrità del biologico. Inoltre, nella nuova legislazione sono state poste le basi per l’accettazione delle norme comunitarie in materia di acquacoltura ed alghe biologiche.

Specifiche della legislazione UE relativa al settore biologico

Nel 2008, oltre ad un nuovo regolamento del Consiglio, sono stati adottati due nuovi regolamenti della Commissione che disciplinano la produzione biologica, l’importazione e la distribuzione di prodotti biologici, nonché la loro etichettatura.

Regolamento del Consiglio

Regolamento del Consiglio (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e alle modalità di etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91
Questo regolamento costituisce il quadro giuridico di riferimento per tutti i livelli di produzione, distribuzione, controllo ed etichettatura dei prodotti biologici che possono essere offerti e commercializzati nell'UE. Esso determina il continuo sviluppo della produzione biologica fornendo obiettivi e principi chiaramente definiti. Le linee guida generali in materia di produzione, controllo ed etichettatura sono state stabilite dal Regolamento del Consiglio e pertanto possono essere modificate soltanto dal Consiglio Europeo dei ministri dell’agricoltura. Il precedente Regolamento (CEE) n. 2092/91 è contemporaneamente abrogato. L’applicazione della nuova normativa in materia di etichettatura e l’uso obbligatorio del logo biologico UE sono stati rinviati al 1° luglio 2010 secondo un emendamento al Regolamento del Consiglio.

Area di applicabilità
Il Regolamento del Consiglio si applica ai seguenti prodotti agricoli, compresa l'acquacoltura e il lievito:

  • Prodotti vivi o non trasformati
  • Alimenti trasformati
  • Alimenti per animali
  • Sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa

Nel campo di applicazione del presente Regolamento è inclusa anche la raccolta di piante selvatiche e di alghe marine Non sono inclusi nel campo di applicazione:

  • Prodotti provenienti dalla caccia e dalla pesca di animali selvatici.

Regolamenti della Commissione
Finora sono stati adottati i seguenti Regolamenti della Commissione:

Nel Regolamento della Commissione (CE) n. 889/2008 sono regolamentati tutti i livelli di produzione vegetale ed animale, dalla coltivazione del terreno e dall’allevamento di animali alla trasformazione, alla distribuzione e al controllo degli alimenti biologici. Tale Regolamento riporta numerosi dettagli tecnici e rappresenta, per la maggior parte, un ampliamento del Regolamento originale sul settore biologico, tranne che nelle parti in cui questo è stato regolamentato in maniera differente nel Regolamento del Consiglio. Molteplici Allegati sono acclusi al Regolamento della Commissione. Tra questi si possono trovare:

  • Prodotti consentiti in agricoltura biologica, come fertilizzanti, ammendanti del suolo e pesticidi
  • Requisiti minimi delle dimensioni degli alloggi e degli spazi, compresi i pascoli per gli allevamenti biologici, a seconda delle specie animali e delle fasi di sviluppo.
  • Alimenti per animali non-biologici, additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici per la produzione di mangimi composti e premiscele consentiti in agricoltura biologica.
  • Ingredienti non biologici, additivi e coadiuvanti tecnologici consentiti nella produzione di alimenti biologici (compresa la produzione di lievito).
  • Requisiti per il logo comunitario.

Questi Allegati e altre parti di questo Regolamento della Commissione possono essere integrati dalla Commissione per inserirvi eventuali aggiornamenti concernenti la continua evoluzione della tecnologia, della scienza e del mercato biologico. Sono state introdotte misure aggiuntive al fine di agevolare l'attuazione delle nuove norme e di includere alcune esenzioni in scadenza del precedente Regolamento biologico. In aggiunta alla normativa UE in materia di agricoltura e produzione biologica, gli operatori che lavorano nel settore dell’agricoltura e della trasformazione biologica devono rispettare le regole generalmente applicabili alla produzione e alla trasformazione dei prodotti agricoli. Ciò significa che in generale tutte le norme generalmente applicabili in materia di regolamentazione di produzione, trasformazione, commercializzazione, etichettatura e controllo dei prodotti agricoli si applicano anche ai cibi biologici.

Nuovo Regolamento d’importazione

Occorre assicurare la continuità degli abituali accordi bilaterali di riconoscimento dei paesi terzi da parte della Commissione in cooperazione con gli Stati Membri. In tal modo la Commissione, con il sostegno degli Stati membri, sovrintende alla produzione e al controllo dei prodotti biologici, che devono essere conformi agli obiettivi e ai principi della legislazione biologica, ma non devono essere esattamente gli stessi. Un elenco di paesi terzi riconosciuti è riportato nell’Allegato III del Regolamento d’importazione. Le nuove norme per l’importazione garantiscono la possibilità dell’importazione di prodotti biologici da paesi terzi che non hanno ancora stipulato accordi bilaterali di riconoscimento. I prodotti che sono sottoposti alle stesse procedure di produzione e di controllo adoperate nell’UE devono avere, in futuro, anche libero accesso al mercato comune. Gli organismi che intendono effettuare tali controlli devono farne richiesta alla Commissione Europea e devono essere autorizzati dalla Commissione e dagli Stati Membri. La supervisione di tali organismi è direttamente a carico della Commissione che viene coadiuvata in tale compito dagli Stati Membri. Tuttavia, poiché le condizioni di produzione nei paesi terzi sono di solito molto diverse da quelle in Europa, spesso non è possibile applicare esattamente le stesse regole per la produzione o il controllo. Pertanto, deve anche essere possibile consentire l’applicazione di regole simili che si adattino in linea di principio agli obiettivi e ai principi della legislazione biologica. In precedenza l’ispezione doveva essere effettuata dagli Stati Membri per ciascun singolo prodotto in una procedura di autorizzazione dell’importazione. Questo complesso sistema sarà ora sostituito da un sistema più semplice. In futuro gli organismi di controllo autorizzati a tale scopo potranno effettuare l'ispezione in loco. Tali organismi di controllo devono anche essere direttamente autorizzati a tale scopo dalla Commissione Europea e dagli Stati Membri e restano sotto la loro diretta supervisione. Sono state pubblicate delle Linee Guida che illustrano le modalità con cui gli organismi di controllo possono fare richiesta della suddetta autorizzazione, le modalità di supervisione e tutte le eventuali ulteriori misure che saranno necessarie per l’importazione dei prodotti biologici e per il loro controllo. In futuro i nuovi regolamenti d’importazione faciliteranno l'importazione di prodotti biologici nell'UE nel complesso, al tempo stesso promuovendo una migliore sorveglianza e contrastando quindi l’inganno e la frode.

Uno sguardo alla storia

Nel 1991 il Consiglio Europeo dei ministri dell’agricoltura ha adottato il Regolamento (CEE) n. 2092/91 sull’agricoltura biologica e sulla relativa etichettatura dei prodotti agricoli ed alimentari. L'introduzione di questo Regolamento faceva parte della riforma della Politica Agricola Comunitaria ed ha rappresentato la conclusione di un processo attraverso il quale l'agricoltura biologica ha ricevuto il riconoscimento ufficiale dei 15 stati che erano membri dell'UE in quel momento. All’inizio il regolamento sul settore biologico regolamentava solo i prodotti vegetali. Ulteriori disposizioni per la produzione di prodotti di origine animale sono state introdotte successivamente. Tali norme includevano l'alimentazione degli animali, la prevenzione delle malattie, le cure veterinarie, la protezione degli animali, l'allevamento del bestiame in generale, e l'uso di deiezioni animali. L'uso di organismi geneticamente modificati e di prodotti da essi derivanti era stato espressamente escluso dalla produzione biologica. Allo stesso tempo è stata approvata l'importazione di prodotti biologici provenienti da paesi terzi i cui criteri di produzione e sistemi di controllo sono stati riconosciuti come equivalenti a quelli dell'Unione Europea. Come risultato di questo processo in corso di integrazione e modifica, le disposizioni contenute nel Regolamento (CEE) n. 2092/91 sono diventate molto complesse e vaste. L’enorme importanza del Regolamento biologico UE originario è dovuta al fatto che esso ha creato standard minimi comuni per l'intera UE. In questo processo è aumentata la fiducia dei consumatori che hanno potuto acquistare prodotti biologici provenienti da altri Stati Membri con la certezza che questi prodotti soddisfacessero gli stessi requisiti minimi. E’ stata data facoltà agli Stati Membri e alle organizzazioni private di adottare ulteriori norme più severe.

Database delle sementi biologiche

Un principio fondamentale dell’agricoltura biologica è l'utilizzo di sementi prodotte biologicamente con tecniche agricole. Gli Stati Membri mantengono un database on-line al fine di agevolare l'acquisto di tali sementi. I fornitori possono inserire in questo elenco sementi prodotte biologicamente e tuberi-seme che sono disponibili per l'acquisto. Per ulteriori informazioni, consultare il database

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Procedure di lavoro nell’UE

Numerose istituzioni europee partecipano al processo decisionale, come nel caso delle decisioni relative ai nuovi Regolamenti sull’agricoltura biologica. La nuova legislazione UE ed il Regolamento del Consiglio (CE) n. 834/2007, sono stati proposti dalla Commissione (tramite la Direzione Generale dell’agricoltura e lo sviluppo rurale), promulgati dal Consiglio Europeo dei ministri dell’agricoltura ed infine approvati previa consultazione del Parlamento. Solo allora hanno assunto piena validità legale. Ulteriori informazioni su questa procedura sono disponibili online. Il Regolamento della Commissione (CE) n. 889/2008 è stato proposto dalla Commissione ed è stato necessario il supporto degli Stati Membri nel comitato disciplinare, il Comitato permanente dell’agricoltura biologica. Nel corso di questa procedura, i rappresentanti degli Stati Membri in seno al Comitato permanente devono approvare la proposta a maggioranza qualificata.

Comitato permanente dell’agricoltura biologica

Il Comitato permanente dell’agricoltura biologica è costituito da rappresentanti degli Stati Membri ed è presieduto da un rappresentante della Commissione. Il Comitato è stato istituito allo scopo di favorire una stretta collaborazione tra le autorità responsabili del settore biologico e di garantire un’applicazione uniforme della legislazione UE per il biologico. I verbali delle riunioni più recenti del Comitato sono disponibili online. La Commissione Europea è affiancata da due ulteriori organismi che cooperano nel processo decisionale in materia di agricoltura biologica:

  • Il comitato consultivo per l'“Agricoltura Biologica”
  • Il gruppo di esperti per la promozione dell’agricoltura biologica

Il comitato consultivo riunisce rappresentanti dei vari gruppi tecnici ed economici di interesse quali IFOAM, BEUC, COPA/COCEGA, COFALEC ed altri. Questo facilita lo scambio di esperienze e di pareri su vari argomenti relativi alla produzione biologica, al fine di promuovere il continuo aggiornamento della normativa biologica. Il gruppo di esperti per la promozione dell'agricoltura biologica da parte sua fornisce consigli alla Commissione sulle questioni riguardanti le campagne informative e promozionali dell'agricoltura biologica che sono attuate nell’ambito del Piano d'Azione Europeo per l'agricoltura biologica. La Commissione può consultare il comitato consultivo e il gruppo di esperti in tutte le occasioni. Al tempo stesso, i presidenti della Commissione possono presentare le loro proposte e chiedere che il comitato consultivo o il gruppo di esperti vengano consultati su questioni che rientrano nel loro ambito di competenza. Le decisioni del comitato consultivo o del gruppo di esperti non sono vincolanti per la Commissione, ma sono tenute in grande considerazione e i membri sono informati di tutte le attività intraprese in relazione a tali decisioni. Ulteriori importanti contributi di questi due organismi sono:

  • L’instaurazione di una stretta collaborazione tra le organizzazioni internazionali, le organizzazioni degli Stati Membri e la Commissione
  • Il monitoraggio degli sviluppi in campo politico
  • La facilitazione dello scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche

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Sistema informativo sull’agricoltura biologica (OFIS)

Gli Stati Membri e la Commissione europea utilizzano il sistema informativo come strumento fondamentale per scambiare dati agricoli relativi ai prodotti biologici e per fornire informazioni aggiornate al pubblico. Il database dell’OFIS include:

  • Le autorizzazioni date dai paesi membri per la commercializzazione dei prodotti importati da paesi terzi
  • Le autorizzazioni per l'utilizzo temporaneo di ingredienti di origine agricola convenzionale che non possono essere prodotti biologicamente in quantità sufficienti
  • L’elenco degli organismi o delle autorità di controllo

Il sito web pubblico dell’OFIS è accessibile qui.

 

Il logo biologico


Logo prodotti biologiciTutti i prodotti contrassegnati dal logo biologico UE sono stati ottenuti in conformità al Regolamento UE sull’agricoltura biologica. Essi pertanto promuovono la fiducia dei consumatori riguardo all’origine e alla qualità dei loro alimenti e delle loro bevande. Attualmente l’applicazione sui prodotti del logo biologico UE da parte degli operatori biologici è facoltativa. L’uso del logo sarà comunque obbligatorio a decorrere dal 1° luglio 2010. Un vantaggio derivante dall’applicazione del logo biologico UE sarà che i consumatori in tutti gli Stati Membri potranno facilmente identificare i prodotti biologici, indipendentemente dalla loro origine. Il logo può essere scaricato in tutti i formati d’immagine.

Commissione Europea - Agricoltura e Sviluppo Rurale - Agricoltura biologica