Ambulatorio veterinario Dott.ssa Romanini - Salsomaggiore Terme - Parma

Il Ddl ominbus salute si occupa anche di benessere animaleApprovato il 26 luglio 2013 dal Consiglio dei Ministri il Ddl ominbus salute recante disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di riordino delle professioni sanitarie e formazione medico specialistica, di sicurezza alimentare, di benessere animale, per la promozione della prevenzione e di corretti stili di vita

Aggiornamento dei Lea (livelli essenziali di assistenza), ordini delle professioni sanitarie, riordino dei regolamenti per la sicurezza alimentare, testo unico per gli enti vigilati dal Ministero della Salute, sistemi informativi e benessere animale. Stiamo parlando del Ddl omnibus salute, "Disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di riordino delle professioni sanitarie e formazione medico specialistica, di sicurezza alimentare, norme per corretti stili di vita" che introduce fra l'altro nuove misure nell’ambito della sicurezza veterinaria, della tutela dei cani e delle vittime di aggressione da parte di cani.

 Per la sua eterogeneità il testo è stato soprannominato Ddl Omnibus Salute, ma ha l'obiettivo di pervenire ad una riorganizzazione organica di materie già disciplinate in precedenti strumenti legislativi. In particolare nel Ddl si delega il Governo ad adottare una disciplina organica per quanto concerne la tutela dell'incolumità delle persone relativamente all'aggressione dei cani e il divieto di utilizzo e detenzione di esche e bocconi avvelenati. Nei regolamenti si dovranno definire le misure idonee per la detenzione di un cane ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose. Dovranno essere stabilite nuove regole per i proprietari al fine di assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali. Prescrizioni dovranno essere formulate onde evitare forme di addestramento violente e operazioni di selezione per esaltarne l’aggressività, nonché l’utilizzo di strumenti atti a determinare dolori e sofferenze all’animale. Prevista anche l’individuazione di modalità per l’istituzione da parte dei Comuni e Asl di percorsi formativi per i proprietari dei cani. Nei regolamenti dovranno essere adottate misure per un maggiore controllo dell’uso di sostanze tossiche e nocive. Inoltre dovranno essere individuate prescrizioni per i responsabili degli animali deceduti a causa di esche o bocconi avvelenati. Più tutele anche per i cavalli: ogni manifestazione in cui vengono utilizzati, a eccezione di sfilate e cortei e di quelle negli impianti e nei percorsi autorizzati dalla Federazione sport equestri, deve garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere, pure per i fantini, verificati dalla commissione comunale o provinciale competente, integrata con un veterinario della Asl.

Per maggior chiarezza di seguito si riporta l'articolo 21 di particolare interesse per i possessori di cani.

 

 

DDL 26 Luglio 2013 recante disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di riordino delle professioni sanitarie e formazione medico specialistica, di sicurezza alimentare, di benessere animale, per la promozione della prevenzione e di corretti stili di vita

 

Omissis..

 

Capo V

Della sicurezza veterinaria

 

 

Omissis..

 

Art. 21.

(Delega al Governo in materia di tutela dell’incolumità personale dall’aggressione di cani e di divieto di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati)

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i principi e i criteri di cui al l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più regolamenti a i sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per una disciplina organica in materia di tutela dell’incolumità personale relativamente alle aggressioni dei cani e di divieto di utilizzo e detenzione di esche e bocconi avvelenati ai fini della salvaguardia dell’ incolumità delle persone, degli animali, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione di misure idonee per la detenzione di un cane, ad eccezione dei cani guida per non vedenti, dei cani di supporto a persone diversamente abili e in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e ai Vigili del Fuoco durante l’espletamento delle proprie funzioni, ivi compreso l’addestramento, e dei cani a conduzione delle greggi, ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose;

b) individuazione di prescrizioni e modalità cui i proprietari o i detentori di un cane devono attenersi al fine di assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali;

c) individuazione di prescrizioni e modalità cui i proprietari o i detentori di un cane devono attenersi al fine di evitare, in particolare , forme di addestramento violente e operazioni  di selezione per esaltarne l’aggressività, nonché l’utilizzo di strumenti atti a determinare dolori e sofferenze all’animale;

d) previsione di misure per una corretta detenzione del cane al fine di assicurarne condizioni di benessere nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici;

e) previsione del divieto di vendita, esposizione anche ai fini di vendita e commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici effettuati in violazione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n.201;

f) individuazione delle condizioni di vendita dei c ani nel rispetto dei bisogni etologici e di commercializzazione degli animali da compagnia tramite internet;

g) individuazione di modalità per l’istituzione da parte dei Comuni, congiuntamente con le aziende sanitarie locali, di percorsi formativi per i proprietari di cani;

h) definizione di modalità e misure adeguate per un maggiore controllo dell’uso improprio di sostanze tossiche e nocive che possono causare intossicazioni o lesioni al soggetto che le ingerisce, a tutela dell’incolumità delle persone, degli animali e dell’ambiente;

i) individuazione di prescrizioni sia per i responsabili degli animali deceduti a causa di esche e bocconi avvelenati ai fini della segnalazione alle autorità competenti e sia per le imprese specializzate nelle operazioni di derattizzazione e disinfestazione;

l) previsione della possibilità di effettuare operazioni di derattizzazione, previa autorizzazione del Ministero della salute e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nelle aree protette, per motivi di salvaguardia di specie selvatiche, quando particolarmente minacciate da ratti;

m) individuazione dei compiti in capo al medico veterinario e agli Istituti zooprofilattici sperimentali in caso di sintomatologia conclamata di un esemplare di specie animale domestica o selvatica per l’adozione dei conseguenti provvedimenti da parte anche dei Comuni;

n) previsione dell’attivazione presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo- di un tavolo di coordinamento per la gestione degli interventi ai fini del monitoraggio del fenomeno;

o) individuazione di modalità per la produzione di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei rodenticidi e lumachicidi ad uso domestico, civile e agricolo, per i titolari di presidi medico-chirurgici e i produttori di prodotti fitosanitari; 
p) previsione dell’apparato sanzionatorio per la violazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di attuazione del presente articolo.

 

2. Ai fini del presente articolo i medici veterinari del Ministero della salute che svolgono attività di controllo nell’ambito della tutela del benessere animale e dei reati in danno agli animali rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

 

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività previste dalla presente disposizione ricadono tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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