Ambulatorio veterinario Dott.ssa Romanini - Salsomaggiore Terme - Parma

legge per cani alla catenaCosa dice la legge a proposito di cani tenuti alla catena, o alla corda?

 

Cani tenuti alla catena, o alla corda, corde e catene spesso fin troppo corte, o prive di snodi... Simili detenzioni, di solito giustificate dai padroni con frasi del tipo "è lì per fare la guardia", a oggi sono regolate non da una specifica legge statale, nazionale, ma da leggi regionali a tutela animali, oppure dai regolamenti comunali concernenti la convivenza uomo-animale.



Volete sapere se quella catena, la sua lunghezza, il modo con cui è utilizzata, sono a norma di legge?Cani, spezzare le catene


Rintracciate per prima cosa le leggi a tutela animali della vostra regione (e, se presenti, i relativi "regolamenti di attuazione"). Se non è presente alcun riferimento dettagliato, cercate il regolamento a tutela animali del comune di riferimento (alcuni esempi: Arezzo, Firenze, Roma), ricordando infatti che ogni comune delibera regole e restrizioni sempre un po' differenti le une dalle altre. Potete accedere al sito della Feder F.I.D.A. Onlus - Federazione Italiana Diritti Animali e cercare, se ad oggi presenti sul sito, la vostra regione e il vostro comune:

  •     Per visionare le leggi regionali a tutela animali, accedete alla sezione "La tua regione"
  •     Per visionare i regolamenti comunali, accedete alla sezione "Comuni"

Ecco solo alcuni esempi che vi aiuteranno a capire cosa rintracciare nella vostra regione/comune:

ABRUZZO
La LR n.86/1999 affronta l'argomento affermando che i cani legati a catena devono disporre di spazio sufficiente (non inferiore a mq. 6.00 per i cani di grande taglia, mq. 4 per i cani di taglia media e mq. 2 per i cani di taglia), con accanto una struttura atta a ripararli dalle condizioni atmosferiche, con facile accesso al contenitore dell'acqua e la possibilità di accovacciarsi. La catena, facoltativa, ha modalità di applicazione e lunghezze ben definite..

BASILICATA
La LR n.6/1993 afferma che chiunque possiede o detiene animali di affezione è obbligato a provvedere al mantenimento degli stessi e ad un trattamento adeguato alla specie. Gli animali debbono disporre di spazi sufficienti per i loro movimenti e di tettoie idonee a ripararli dalle intemperie. La catena di contenimento, se necessario, deve avere sufficiente lunghezza” .

CALABRIA
La LR n.4/2000 chiede per gli animali spazio sufficiente, fornito di tettoia e la possibilità di muoversi e di accovacciarsi comodamente. La catena può essere usata per un numero limitato di ore al giorno e avere una lunghezza minima di m. 5 oppure di m. 3 se fissata tramite anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 6 metri. Collare sufficientemente largo per evitare strozzature e una cuccia coibentata pulita sono ulteriori disposizioni.

LAZIO
La LR 34/1997 dice che la catena, ove necessaria, deve avere la lunghezza minima di m 5 oppure di m 3 se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno m. 5.

PIEMONTE
Col DPGR n. 4359/1993 si afferma che la detenzione dei cani alla catena deve essere evitata e, qualora si renda necessaria che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 m. di lunghezza. In spazi delimitati è necessario uno spazio di almeno 8 metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza. I locali di ricovero devono essere aperti sull'esterno per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.

Fonte: www.federfida.org

 

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